L’art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010) ha destinato 1.000 milioni di Euro a piani straordinari diretti a rimuovere in tutto il paese le situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Come consentito dalla stessa legge, l’attuazione di tali piani è avvenuta tramite accordi di programma tra il ministero dell’ambiente e le regioni interessate, chiamate a integrare il finanziamento statale con le quote dei fondi FAS destinate da ciascuna di esse agli interventi di risanamento ambientale.
Con gli accordi di programma si è determinato un processo di collaborazione istituzionale, in cui di fatto le regioni hanno assunto un ruolo da protagonista nella pianificazione degli interventi del proprio territorio, la cui individuazione sarebbe stata altrimenti di competenza esclusiva del ministero, coadiuvato dalle autorità di bacino nazionali e dal Dipartimento della protezione civile.
L’elenco degli interventi previsti dall’accordo di programma e affidati in attuazione al commissario, è infatti il frutto delle proposte avanzate dalla Regione Toscana.
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