Il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni PGRA

La presente sezione è da intendersi sostituita dal portale dedicato sul sito web del Distretto Appennino settentrionale:

http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=55

 

Con le delibere del Comitato Istituzionale n. 231 e 232 del 17 dicembre 2015 è stato adottato il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni del bacino del fiume Arno con apposizione delle misure di salvaguardia.
Successivamente con delibera del Comitato Istituzionale n. 235 del 3 marzo 2016 il Piano è stato definitivamente approvato.
Il PGRA dell’Arno rappresenta un forte elemento di innovazione in quanto sostituisce a tutti gli effetti per ciò che riguarda la pericolosità da alluvione (con una nuova cartografianuove norme nonché la mappa del rischio da alluvioni redatta ai sensi del D.lgs. 49/2010) del PAI (Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico). Il lavoro svolto per l’applicazione dei disposti della direttiva nel bacino, ha infatti permesso di aggiornare e modernizzare il quadro conoscitivo esistente, renderlo coerente con i requisiti richiesti dalla Commissione europea e, quindi, di giungere ad una semplificazione delle norme e delle procedure in materia di pericolosità e rischio di alluvioni. La disciplina di PGRA va quindi a subentrare alle disposizioni previste dalle norme di PAI con particolare riguardo ai disposti del “Capo I – Pericolosità Idraulica”.

Le misure del PGRA seguono quattro concetti fondamentali:

  • quadro di pericolosità da alluvione condiviso e con modalità definite per il suo aggiornamento e sviluppo;
  • direttive precise per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali con indicazione di cosa è opportuno prevedere e non prevedere nelle aree a pericolosità, lasciando al Comune il diritto di scelta finale;
  • norme rigorose tese ad evitare l’aumento del rischio per gli insediamenti esistenti e tese a far sì che, in ogni caso, le previsioni siano eventualmente realizzate in condizioni tali da conoscere e gestire il rischio idraulico;
  • competenza dell’Autorità per ciò che riguarda naturalmente l’aggiornamento del quadro conoscitivo del bacino, con rilascio di pareri solo per gli interventi del PGRA e per le opere pubbliche più importanti quali ospedali, scuole ed infrastrutture primarie, senza influire sulle attività edilizie la cui competenza è demandata, come è logico che sia, alla azione comunale.

In questa impostazione il ruolo dell’Autorità di bacino è pertanto maggiormente orientato ad approfondire i temi del quadro conoscitivo e a fornire agli enti locali gli indirizzi in base ai quali poi gli stessi enti attuano, in piena autonomia, le proprie scelte. La norma principale su cui è impostata tutta la disciplina di piano è che, sia nella aree a pericolosità elevata che media, qualsiasi intervento edificatorio deve eventualmente essere realizzato in maniera tale da non provocare dei rischi per i beni esistenti e in condizioni tali da poter gestire il rischio a cui è soggetto. Si parla nelle norme di “gestione” e non di “annullamento” del rischio. E’ un cambio considerevole di impostazione poiché teoricamente consente anche di mantenere un rischio residuo, alla condizione che questo sia conosciuto e ben percepito dai soggetti in gioco, e quindi gestito responsabilmente al momento dell’evento. La disciplina si sviluppa quindi con direttive tese a considerare l’opportunità o meno di certe scelte di tipo urbanistico. Le direttive sono basate sull’analisi dei fatti accaduti negli ultimi anni, dei morti e dei danni che abbiamo subito; direttive che cercano di impedirne il ripetersi. Tuttavia è poi sempre l’ente locale che decide  come stabilisce la legge. Il Comune può seguire le proprie scelte ma, in ogni caso, dovrà rispettare la norma principale, ovvero che le eventuali realizzazioni non devono portare rischio agli altri e devono gestire il proprio.

 

L’EUROPA E LE ALLUVIONI

La gestione e la tutela delle acque è una questione che gli stati membri dell’Unione Europea hanno voluto affrontare da tempo in maniera coordinata.

La Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acqua (il primo numero è l’anno di emanazione e il secondo è il numero progressivo delle direttive emanate nel corso di quell’anno) è nata proprio con l’obiettivo comune di difendere, proteggere e gestire quella che è considerata la risorsa più importante per la vita, l’economia e il benessere di tutti: l’acqua.

“L’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri bensì un patrimonio cha va protetto, difeso e trattato come tale […]”.

Da questa Direttiva, anche in seguito agli eventi alluvionali catastrofici che hanno colpito l’Europa all’inizio del secolo, è scaturita nel 2007 la Direttiva “alluvioni” (2007/60/CE) che ha lo scopo di definire, attraverso la conoscenza del rischio di alluvioni, gli strumenti e le regole per affrontare, in maniera condivisa a livello europeo, tali eventi. Questi sono i concetti chiave:

 

La valutazione: per sapere ciò che occorre fare in termini di infrastrutture per mitigare il rischio di gestione durante la fase di evento è indispensabile avere un quadro conoscitivo della pericolosità solido, puntuale e aggiornato. Senza la conoscenza non si può pianificare bene e gestire meglio.

Il rischio: conoscere quanta popolazione è esposta a rischio alluvione e quanti beni come scuole, ospedali, infrastrutture, attività, ecc.. sono localizzati in aree pericolose significa disporre delle informazioni necessarie per pianificare le misure di prevenzione e protezione più idonee e per gestire l’evento qualora accada. Non ultimo gestire il rischio significa anche quantificare i danni.

La gestione: non sempre si può difendere tutto e sempre meno si hanno le risorse per fare le opere che rimuovono il rischio in assoluto. Anche qualora ciò fosse possibile, talvolta non basterebbe data l’imprevedibilità di alcuni eventi legati sempre più frequentemente alle conseguenze del cambiamento climatico che stiamo vivendo. Gestire significa fare delle scelte che possono anche sacrificare qualcosa (mai qualcuno) ma farlo con la responsabilità di chi è supportato dalla conoscenza e dalle valutazioni di un’analisi costi-benefici.

 

I concetti che abbiamo richiamato sopra tracciano la nuova filosofia che è, appunto, quella della gestione del rischio: non tutto può essere difeso e non tutto, a volte, è opportuno e necessario difendere! Si deve però fare tutto quanto ragionevolmente e responsabilmente possibile per limitare i danni: questo è l’obiettivo del Piano di gestione delle Alluvioni.

 

L’ITALIA E LE ALLUVIONI

In Italia le alluvioni non sono cosa nuova, non a caso siamo, tra gli stati europei, quello con il numero più elevato di abitanti soggetti a rischio di alluvioni: circa 6 milioni di persone.

 

Piazza del Duomo a Firenze nell'alluvione del 1966

Piazza del Duomo a Firenze nell’alluvione del 1966

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Alluvione di Genova nel novembre del 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E quindi perché un nuovo piano?

Perché, anche se la nostra conoscenza e la nostra esperienza in materia è in molti casi maggiore di quella degli altri Stati membri, la nostra risposta al problema non sempre è stata positiva ed efficace. Il Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) ci offre pertanto l’opportunità di sviluppare nuovi concetti come quello della “gestione del rischio”, correggere i nostri sbagli e le nostre incertezze, rivedere alcune nostre regole oramai superate esemplificare la nostra complessa e problematica burocrazia in materia.

 

IL BACINO DELL’ARNO E LE ALLUVIONI

Nel bacino dell’Arno le alluvioni non sono mai mancate. Il ‘66 è ancora nella memoria di tutti i fiorentini e del mondo intero, ma anche altri eventi, grandi e piccoli, nel susseguirsi degli anni hanno colpito, anche recentemente, porzioni più o meno vaste del nostro bacino. E ancora altri lo colpiranno. Il rischio di alluvioni si può gestire ma certamente non si può annullare in assoluto.

Il PAI dell’Arno è uno strumento attivo da più di dieci anni. Individua la pericolosità idraulica del bacino, definendola in quattro classi che delimitano il territorio in base alla frequenza presunta delle alluvioni e al possibile livello delle acque che ci possiamo attendere. E’ uno strumento costruito in parte mediante modellazione (la ricostruzione attraverso l’analisi statistica e di probabilità delle aree allagabili) e in parte attraverso dati storici e geomorfologici. E’ uno strumento aggiornato costantemente con il supporto dei Comuni. E’ uno strumento che detta regole per la pianificazione urbanistica ed edilizia.

Che bisogno c’è di cambiarlo?

La Direttiva offre l’opportunità di rivedere e correggere quello che nel PAI si deve migliorare per renderlo ancora più efficace. Il PAI è uno strumento importante ma racchiude in sè, soprattutto nelle norme di attuazione, concetti che oramai sono superati a cominciare da quello legato alla rimozione tecnica del rischio e della sicurezza idraulica ovunque.

Il PAI è uno strumento che tratta di pericolosità e solo in parte di rischio, che individua quali sono i possibili eventi ma solo in alcuni casi li collega agli interventi necessari per mitigarli, che detta regole per l’urbanistica ma che non ha gli strumenti per il controllo che esse siano rispettate. Non tratta la gestione degli eventi e gli effetti che questi possono avere sui beni esistenti e sulle vite umane.

 

LE MAPPE DI PERICOLOSITÀ E RISCHIO DI ALLUVIONI DEL PGRA DEL BACINO DELL’ARNO

Le mappe del PGRA dell’Arno nascono dall’esperienza maturata con il PAI e ne mantengono la coerenza e i fondamenti di origine.

Sono tuttavia ancora più approfondite sia come dati di base (il miglior dettaglio del terreno è stato possibile grazie all’utilizzo del LIDAR, un sistema di rilievo del terreno che utilizza una speciale tecnologia di sorgenti laser, mentre sono state utilizzate sezioni topografiche aggiornate per sviluppare il dettaglio del reticolo idraulico) che come strumenti di calcolo (modelli più recenti e strumenti più potenti).

Inoltre sono state analizzate non solo la pericolosità dovuta alle alluvioni di tipo fluviale, ma anche quella derivante da alluvioni costiere (attraverso il supporto degli studi redatti dalla Regione Toscana) e la pericolosità da alluvioni derivante da eventi intensi e concentrati (flash flood e situazioni similari alle pluvial flood).

Le classi di pericolosità fluviale sono state inoltre riviste seguendo le indicazioni della Direttiva: pertanto la rappresentazione della pericolosità avviene attraverso tre classi in funzione della frequenza di accadimento dell’evento (quindi con pericolosità elevata si indica una maggiore frequenza di accadimento):

  1. Bassa (P1 = azzurro chiaro);
  2. Media (P2 = celeste);
  3. Elevata (P3 = blu).

 

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La mappa di pericolosità da alluvione e la distribuzione di elementi a rischio

Per più della metà delle aree a pericolosità sono inoltre conosciuti i battenti presunti di allagamento. Le mappe del rischio sono organizzate sia per aree che per distribuzione di elementi a rischio e consentono di associare alla pericolosità idraulica il tipo di elemento esposto, permettendo l’immediata percezione del rischio a cui tale elemento è soggetto.

Scuole e ospedali

La mappa di pericolosità da alluvione e la distribuzione degli elementi a rischio quali scuole (S) e ospedali (H).

s = scuole      H = ospedali

Aree a contesto fluviale nel tratto fiorentino dell'Arno

Aree a contesto fluviale nel tratto fiorentino dell’Arno

Le aree di contesto fluviale del PGRA hanno una valenza importante ai fini degli obiettivi di piano anche se ad esse non sono legate particolari forme di tutela. Queste aree infatti non sono altro che le porzioni di fondovalle prossime al corso d’acqua principale, definite attraverso analisi sia di tipo geomorfologico che in termini di insediamenti antropici e, di fatto, rappresentano quelle aree limitrofe al fiume ancora non occupate da attività umane. Sono aree su cui si richiama l’attenzione delle amministrazioni invitandole a non occuparle ulteriormente in quanto rappresentano un patrimonio da conservare sia per la mitigazione del rischio idraulico che per il mantenimento della naturalità e della biodiversità dei nostri fondovalle.

E’ tuttavia importante tener ben presente che le aree a pericolosità da alluvione descritte nelle mappe del PGRA, come del resto quelle del PAI, rappresentano un verosimile “rendering” per quanto suscettibile di potenziali errori dovuti a ciò che può succedere nella realtà, fornendo una indicazione di come l’alluvione si può sviluppare sebbene margini di incertezza siano ancora presenti. Innumerevoli casualità che possono accadere durante l’evento (piogge localizzate, cedimento delle strutture, ostruzioni, edificato non considerato, traffico veicolare e presenza di automezzi, impedimenti dovuti ai mezzi flottanti e molte altre ancora), delle quali è difficile tenere conto, concorrono in modo sostanziale rispetto a potenziali margini di errore.

 

GLI OBIETTIVI E LE MISURE DEL PGRA

La Direttiva stabilisce che il Piano di gestione deve essere organizzato ai fini del raggiungimento di obiettivi che ogni Stato deve darsi in via preventiva. Il bacino dell’Arno, e quindi il Distretto dell’Appennino Settentrionale in ragione dell’atto di coordinamento, ha individuato quattro obiettivi generali:

 

  • la riduzione del rischio per la vita e la mitigazione dei danni ai sistemi a questa strategici (ospedali, scuole e strutture sanitarie);
  • la riduzione del rischio per le aree protette e la mitigazione degli effetti negativi per lo stato ecologico dei corpi idrici;
  • la riduzione del rischio per i beni culturali e la mitigazione dei possibili danni al sistema del paesaggio;
  • la mitigazione dei danni al sistema produttivo, alle infrastrutture e alle proprietà.

 

Questi obiettivi, seguendo la Direttiva, devono poi essere declinati secondo le caratteristiche di ogni bacino. A tale scopo l’Arno è stato suddiviso in otto aree omogenee per comportamento idraulico e per presenza di attività antropiche ed all’interno di queste sono state individuate le criticità. Gli obiettivi devono quindi essere perseguiti attraverso l’applicazione di misure che possono essere di quattro tipi: prevenzione, protezione, preparazione, risposta e ripristino.

 

Immagine5bis

Nello specifico si intende per:

 

  • Prevenzione ⇒ Le regole con cui sono disciplinati il governo del territorio e la pianificazione urbanistica (politiche di uso del suolo, rilocalizzazioni, regolamentazione urbanistica, misure di adattamento);

 

  • Protezione ⇒ Gli interventi strutturali, compresi quelli che hanno un effetto sul ripristino di condizioni di naturalità dei fiumi (opere di difesa idraulica fluviali o marine, casse di espansione, argini, etc.), di manutenzione, di sistemazioni idraulico-forestali e di recupero delle aree golenali;

 

  • Preparazione ⇒ Misure che si attuano in fase di evento, o nelle immediate vicinanze, al fine di mitigare i possibili danni (ad esempio i sistemi di allerta meteo, i sistemi di laminazione e regolazione degli invasi, i piani di difesa locale e di evacuazione, l’informazione alla popolazione e formazione, le azioni e i piani di Protezione civile, etc.). Rientra a pieno titolo nel concetto di gestione del rischio: si persegue l’obiettivo di avere meno danni possibile al patrimonio esistente non solo con le regole e gli interventi ma anche con comportamenti efficaci durante l’evento. E molte volte proprio dall’aver studiato e definito i comportamenti e le azioni da svolgere durante gli eventi critici, otteniamo i migliori risultati in termini, ad esempio, di riduzione delle perdite di vite umane;

 

  • Risposta e ripristino ⇒ Attività di ripristino delle condizioni pre-evento, supporto medico e psicologico, assistenza finanziaria e legale, rianalisi e revisione, ripristino ambientale, valorizzazione esperienze e conoscenze.

 

Le misure di preparazione esulano dai compiti dell’Autorità di bacino dell’Arno e sono di competenza specifica del sistema di Protezione civile nazionale e regionale. E’ quindi il sistema di protezione civile che ha il compito di definire le misure di preparazione più opportune per perseguire il raggiungimento degli obiettivi sopra ricordati. Nel PGRA pertanto le misure di preparazione per ogni area omogenea sono trattate in una parte separata (cosiddetta parte B), di competenza del Dipartimento nazionale di Protezione civile e delle Regioni Toscana e Umbria.

 

LE “REGOLE”: DALLE NORME DEL PAI ALLE MISURE DEL PGRA

Questo che affrontiamo è un tema strategico e molto delicato. Il PAI, con le sue norme, ha svolto una funzione importante in questi anni; ha regolato, di concerto con le leggi regionali, la pianificazione urbanistica ponendo la questione della pericolosità da alluvioni al centro del governo del territorio dei nostri fondovalle. Se oggi c’è una presa di coscienza da parte delle amministrazioni locali in merito agli eventi alluvionali, ciò si deve in buona parte al PAI. E’ anche vero, tuttavia, che questo ha portato anche un appesantimento nella complessa macchina burocratica che gira intorno ai temi idraulici. Le norme del PAI si sono unite a quelle delle Regioni, ai compiti di Province, uffici del Genio Civile e Consorzi di bonifica, ed infine a quelle dei Comuni. Il cittadino spesso si è trovato in difficoltà a comprendere questo intreccio e sovrapposizione di competenze e normative, spesso poco comprensibili.

Il PGRA ci offre l’opportunità di rivedere le norme del PAI, attualizzarle, renderle coerenti con l’evolversi dei tempi e, quindi, semplificare e rendere più snella la loro attuazione in rapporto con le altre regolamentazioni. Semplificare non vuol dire “deregolarizzare”. Vuol dire invece stabilire con chiarezza cosa si può e non si può fare, e, chi fa cosa, senza creare sovrapposizioni.

La molteplicità delle competenze

La molteplicità delle competenze

In questa logica, per le misure del PGRA abbiamo seguito questi quattro concetti fondamentali:

 

  1. quadro di pericolosità da alluvione condiviso e con modalità definite per il suo aggiornamento e sviluppo;
  2. direttive precise per la predisposizione degli strumenti urbanistici comunali con indicazione di cosa è opportuno prevedere e non prevedere nelle aree a pericolosità, lasciando al Comune il diritto di scelta finale;
  3. norme rigorose tese ad evitare l’aumento del rischio per gli insediamenti esistenti e tese a far sì che, in ogni caso, le previsioni siano eventualmente realizzate in condizioni tali da conoscere e gestire il rischio idraulico;
  4. competenza dell’Autorità per ciò che riguarda naturalmente l’aggiornamento del quadro conoscitivo del bacino, con rilascio di pareri solo per gli interventi del PGRA e per le opere pubbliche più importanti quali ospedali, scuole ed infrastrutture primarie, senza influire sulle attività edilizie la cui competenza è demandata, come è logico che sia, alla azione comunale.

 

In questa nuova prospettiva il ruolo dell’Autorità di bacino è pertanto maggiormente orientato ad approfondire il quadro conoscitivo e a fornire agli enti locali gli indirizzi in base ai quali poi gli stessi enti attuano, in piena autonomia, le scelte. In altri termini ruoli e regole chiare.

 

LE MISURE DI PREVENZIONE DEL PGRA: LA NUOVA FILOSOFIA

La norma principale su cui è impostata tutta la disciplina di piano è che, sia nella aree a pericolosità elevata che media, qualsiasi intervento edificatorio deve eventualmente essere realizzato in maniera tale da non provocare rischi per i beni esistenti e in condizioni tali da poter gestire il rischio a cui è soggetto. Questo vuol dire che:

 

  • qualsiasi nuovo insediamento non deve portare pericolo agli altri, al fine di non peggiorare ulteriormente situazioni esistenti già complicate;
  • chi va a pianificare nuovi insediamenti deve avere ben chiara la percezione del rischio a cui questi sono soggetti e deve attuare accorgimenti tali per poterlo “gestire”.

 

Si parla, anche nelle norme, di “gestione” e non di “rimozione assoluta” del rischio. E’ un cambio di filosofia e di impostazione poiché, teoricamente, consente anche di mantenere un rischio residuo, alla condizione che questo sia conosciuto e ben percepito da tutti i soggetti, da gestire responsabilmente al momento dell’evento.

Fatto salvo pertanto questo assunto di partenza, la disciplina si sviluppa con direttive tese a considerare l’opportunità o meno di certe scelte di tipo urbanistico. Da qui ad esempio nasce la direttiva che indica di evitare la previsione di nuove scuole ed ospedali nelle aree a maggior pericolosità o anche quella di evitare la realizzazione di sottopassi e volumi interrati, ed anche quella di non prevedere impianti a rischio di incidente rilevante.

 

Pericolosità elevata

Pericolosità media

Sottopassi  sadsad

medio

♦♦

Scuole/Strutture sanitarie  sadsad medio

♦♦

Parchi, Attività ricreative esaltato

esaltato

Attività produttive sad medio

♦♦

Aree agricole, aree di recupero ambientale esaltato esaltato
Civili abitazioni sad medio

♦♦

Strade, ferrovie ed opere pubbliche medio

♦♦

esaltato

♦♦

♦ = con Piano di Protezione civile ♦♦ = in condizione di Piano di gestione del rischio e con Piano di Protezione civile

Nota Bene:

Le scuole e gli ospedali non più in aree ad elevata pericolosità!

Le scuole e gli ospedali non più in aree ad elevata pericolosità!

Quindi: scuole e ospedali è bene che non si realizzino più in aree con pericolosità idraulica elevata, così come quando si intende realizzare un sottopasso o un volume interrato abitabile occorre considerare bene che il maggior numero di vittime durante gli eventi alluvionali sono dovute proprio a causa di annegamenti in sotto-attraversamenti stradali e ferroviari allagati, o anche in scantinati e semi-interrati. Conoscendo il pericolo di allagamento e le sue caratteristiche possiamo, con consapevolezza e molta attenzione progettuale, realizzare anche nuovi insediamenti con caratteristiche tali da gestire il rischio, ma dobbiamo cercare di evitare il ripetersi di condizioni di rischio la cui gestione in fase di evento è problematica: i sottopassi e i volumi interrati abitabili sono proprio la fonte di principale preoccupazione durante un’alluvione!

Le direttive sono basate sull’analisi dei fatti accaduti negli ultimi anni, dei morti e dei danni che abbiamo subito, direttive che cercano di impedirne il ripetersi di eventi tristemente noti. Tuttavia è poi sempre l’ente locale che decide, come è giusto che sia e come stabilisce la legge. Il Comune può fare le scelte di governo del territorio ma in ogni caso, dovrà garantire che le nuove realizzazioni non portino il rischio agli altri e che siano in grado di gestire il proprio.

 

LE MISURE DI PROTEZIONE

Le misure di protezione previste dal PGRA sono sia gli “interventi” ovvero le opere strutturali, le casse di espansione che le “infrastrutture verdi” e cioè il recupero delle golene dei corsi d’acqua, il ripristino delle funzioni naturali del fiume, in un rapporto strettissimo con le finalità di tutela della risorsa idrica previste dalla Direttiva europea “acque” (2000/60/CE).

Anche qui il patrimonio preesistente, il Piano stralcio Rischio idraulico, ci ha permesso di non partire da zero, anzi. Molte sono le opere indicate nel piano stralcio che, ricordiamo, è vigente da più di 15 anni. Di quegli interventi alcuni sono stati realizzati, altri sono in via di realizzazione, altri ancora sono tutt’ora in corso di valutazione.

Il PGRA anche in questo caso, ci offre l’occasione di rivedere le scelte fatte a suo tempo, affinarle, renderle coerenti con il nuovo quadro di pericolosità, eliminare gli interventi che non è possibile realizzare e mantenere quelli invece la cui fattibilità è confermata e la cui efficacia è reale. L’aver diviso il bacino in aree omogenee ci ha inoltre permesso di poter inquadrare con maggior esattezza le necessità sia a scala locale che a scala di bacino/sottobacino.

Cassa di espansione

Cassa di espansione

Gli interventi inseriti nel PGRA rappresentano pertanto l’evoluzione di quelli del piano stralcio Rischio idraulico. Sono state ridefinite con maggior dettaglio le superfici dedicate agli interventi, rendendole coerenti sia con le aree di progetto, laddove il progetto è in stato di avanzamento, sia con la topografia e morfometria reale dei terreni. Tali aree mantengono anche nel PGRA la destinazione prioritaria alla realizzazione di interventi di mitigazione del rischio.

Gli interventi del PGRA dell’Arno sono, infine, coerenti con quanto definito dal Piano Strategico Nazionale per la riduzione del rischio idrogeologico, previsto dalla legge 164/2014 (cd. Sblocca Italia). In tale Piano sono comprese anche comprese quelle opere di tipo integrato, finalizzate sia alla mitigazione del rischio, sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità: le cosiddette “infrastrutture verdi”, di vitale importanza sia per le finalità della Direttiva alluvioni che per quelle della Direttiva acque.

 

NUOVA DISCIPLINA DI PIANO: ARTICOLO 17 MISURE DI PROTEZIONE INTEGRATA AI SENSI DELLE DIRETTIVE 2000/60/CE E 2007/60/CE – INFRASTRUTTURE VERDIMattone Verde

1. Le infrastrutture verdi sono le misure di protezione previste nel PGRA che consistono in interventi finalizzati sia alla mitigazione del rischio idraulico (attraverso il mantenimento o il miglioramento della capacità idraulica dell’alveo di piena e la tutela delle aree di espansione e di laminazione naturale) che alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità (attraverso il ripristino delle caratteristiche naturali e ambientali dei corpi idrici e della regione fluviale). Tali interventi integrano gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.

(…)

3. Per le finalità del comma 1, la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture verdi deve tener conto di quanto previsto all’art. 19 e deve essere indirizzata a:

a) criteri di ripristino morfologico (quali il ripristino della piana inondabile mediante rimodellamento morfologico della regione fluviale, la riattivazione della dinamica laterale mediante interventi sulle difese spondali con eventuale allargamento dell’alveo);

b) criteri di riduzione dell’artificialità (quali la risagomatura e forestazione argini di golena, la rimozione o modifica strutturale di briglie e soglie, la rimozione di tombinamenti);

c) criteri di non alterazione dell’equilibrio sedimentario dei corsi d’acqua e di miglioramento dello stato ecologico dei fiumi

privilegiando la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità, in conformità a quanto stabilito dall’art. 7 comma 2 del d.l. 12-9-2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.2014, n. 164, purchè accompagnata al recupero di dinamica fluviale ai sensi dei criteri di cui alle lettere a), b) o c).

 

Infrastrtture verdi

Le infrastrutture verdi

 

STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER UNA GESTIONE PARTECIPATA DELLE PROBLEMATICHE: IL CONTRATTO DI FIUMECassetta attrezzi 2

Il Contratto di fiume è un patto o accordo tra diversi soggetti della comunità locale (Autorità di bacino, Comuni, Consorzi, Enti vari, Associazioni, imprese, cittadini, …) che condividono l’obiettivo della riqualificazione del territorio fluviale dove operano e vivono e che si impegnano a realizzare, ciascuno con le proprie competenze, azioni che rispondono a molteplici finalità e integrano i diversi settori (gestione del rischio idraulico, urbanistica, riqualificazione ambientale, educazione ambientale, valorizzazione del patrimonio locale, fruizione delle rive, miglioramento della qualità delle acque). Il 2015 è un anno importante e costituisce un ottima occasione per avviare nuove sperimentazioni! Entro dicembre saranno definitivamente approvati i due Piani che l’Europa ha pensato e richiesto a tutti gli Stati Membri per una gestione integrata della risorsa idrica. Si tratta dunque del momento giusto per far partire in modo concreto nuovi tavoli di lavoro con enti, istituzioni, associazioni e cittadini finalizzati alla definizione e successiva sottoscrizione di Contratti di fiume sfruttando tale forma di accordo per dettagliare e attuare la pianificazione di distretto a scale di maggior dettaglio, al fine di perseguire la tutela e corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione del territorio e dell’ecosistema fluviale, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo al contempo allo sviluppo locale delle aree intorno al fiume. Lavorare alla definizione di un Contratto di fiume significa, in definitiva, sperimentare su scala locale forme efficaci di collaborazione tra amministrazioni e tra queste e i cittadini, loro associazioni o categorie e responsabilizzare tutti alla cura del fiume. L’attenzione per questo strumento si è tradotta anche in una norma della nuova disciplina di Piano.

 

ART. 21 – CONTRATTI DI FIUME emoticons-della-stretta-di-mano-220513851. Il contratto di fiume concorre alla definizione e all’attuazione del PGRA e del Piano di gestione delle acque a livello di bacino e sotto-bacino idrografico, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata che persegue la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico, contribuendo allo sviluppo locale delle aree interessate. 2. Per le finalità (…) l’Autorità di bacino, le Regioni, i Comuni(…) promuovono, attraverso il massimo coinvolgimento degli stakeholder, la sottoscrizione del contratto di fiume al fine di: a) favorire la realizzazione integrata delle misure dei due Piani nell’ottica del raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE e della Direttiva 2007/60/CE; b) coordinare le azioni di manutenzione delle sponde; c) promuovere la partecipazione attiva del pubblico e la diffusione delle informazioni ambientali connesse alle tematiche di percezione e di gestione del rischio, di tutela delle acque e degli ecosistemi acquatici; d) coinvolgere i vari enti e gli stakeholder in una gestione partecipata, su base volontaristica, delle problematiche inerenti il rischio idraulico e idrogeologico e la tutela dei corsi d’acqua.